Riforma delle pensioni dei parlamentari

Riforma delle pensioni dei parlamentari

La proposta per la riforma del trattamento pensionistico dei parlamentari – avanzata da Enrico Letta già in occasione della campagna per le primarie del 2007 – intende tradurre in modo concreto la spinta, generalizzata e legittima, alla definizione di un nuovo costume pubblico, più in linea con quelle esigenze di sobrietà, equità e spirito di servizio che dovrebbero caratterizzare i rappresentanti della volontà popolare.
Una proposta, insomma, che dimostra che è possibile autogovernarsi senza perseguire ‘privilegi di casta’. Il divieto di cumulare ‘i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo’, come recita l’articolo 2 comma 3, esprime bene il carattere fortemente innovativo della proposta.
Riportiamo qui di seguito il testo completo del Progetto di legge RANIERI ed altri: ‘Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari’ (3418), presentata il 5 febbraio 2008, annunziata il 19 febbraio 2008.
Art. 1
Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare
1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti ed autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. Ai fini pensionistici, l’esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente.
3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l’indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell’art. 69 della Costituzione e determinata ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni.
Art. 2
Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro
1. Ai periodi assicurativi relativi all’esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni, nonché le norme in materia di cumulo di cui all’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare per la contribuzione figurativa relativa all’attività di lavoro dipendente dalla quale sia collocato in aspettativa in ragione dell’elezione al Parlamento. Si applicano in questo caso le norme di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.

Art. 3
Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari

1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari, ivi compresa la corresponsione dell’assegno vitalizio già assegnato in relazione ai periodi di esercizio del mandato precedenti la data di applicazione della presente legge, è assunta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tale scopo le Camere forniscono all’Istituto tutte le informazioni necessarie e lo rimborsano annualmente dei pagamenti effettuati in relazione agli assegni vitalizi.
2. Le Camere sono tenute, nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta dei lavoratori dipendenti.
Art. 4
Previdenza complementare
1. I regolamenti parlamentari possono prevedere la costituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge si applica a decorrere dalla XVI legislatura.